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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le Condizioni Generali di Fornitura si applicano al rapporto contrattuale in essere tra ECOGAM e il Committente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute espressamente tra le parti per iscritto. A differenza del presente estratto, le Condizioni Generali di Fornitura sono proposte al Committente in fase contrattuale, costituendo parte integrante e sostanziale di ogni Offerta e Contratto.

I singoli contratti possono essere conclusi tramite apposite convenzioni scritte o mediante accettazione di offerte.

L'accettazione dell'Offerta può avvenire mediante sottoscrizione cartacea o digitale della stessa ovvero, quando espressamente previsto nell'Offerta, mediante la consegna dei campioni presso il Laboratorio di ECOGAM. In tale ultimo caso, la consegna dei campioni è da intendersi a tutti gli effetti quale accettazione integrale e incondizionata dell'Offerta ECOGAM e delle Condizioni Generali di Fornitura.

L'accettazione dell'Offerta non comporta alcun obbligo di esclusiva a carico di ECOGAM, né attribuisce al Committente un diritto o un'aspettativa all'accettazione di ulteriori incarichi o richieste successive. ECOGAM rimane pertanto pienamente libera di valutare e accettare separatamente eventuali ulteriori richieste del Committente.

Interruzione volontaria da parte del Committente: In caso di interruzione volontaria del servizio da parte del Committente, da comunicarsi tassativamente per iscritto, ECOGAM fatturerà allo stesso le analisi e le prove già eseguite fino al momento della ricezione della richiesta scritta di interruzione, nonché le eventuali attività propedeutiche già eseguite o i costi e gli impegni economici già sostenuti e non recuperabili relativi all'incarico.

Modifiche al contratto: Nel caso in cui il Committente richieda modifiche rispetto al contratto originale, ECOGAM provvederà ad emettere una nuova Offerta, in sostituzione della precedente, attendendo l'espressa autorizzazione e accettazione del Committente per procedere con il nuovo contratto. Le modifiche richieste non si intenderanno accettate da ECOGAM sino alla relativa conferma scritta.

Con l'accettazione dell'offerta il Committente autorizza ECOGAM a ricorrere al subappalto delle prove contrassegnate dal simbolo "§", qualora presenti nello schema proposto. Si dovessero presentare situazioni eccezionali durante la durata contrattuale, prima di ricorrere ad un subappalto straordinario di alcune prove, ECOGAM invierà comunicazione al Committente, attendendo la relativa autorizzazione a procedere.

ESECUZIONE DELLE ANALISI

Consegna dei campioni: Ove non diversamente concordato per iscritto, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato presso il Laboratorio a cura, spese e responsabilità del Committente o di un suo incaricato. Nei casi di campionamento effettuato direttamente dal Committente o da soggetti da esso incaricati, ECOGAM declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento, di confezionamento, di trasporto o di consegna del campione antecedenti alla formale presa in carico dello stesso presso il Laboratorio.

Su richiesta del Committente, ECOGAM è disponibile a fornire informazioni e istruzioni sulle corrette modalità di prelievo e conservazione dei campioni, nonché a fornire il materiale tecnico necessario al prelievo degli stessi. Il ritiro dei campioni presso la sede del Committente, o presso altro luogo da esso indicato, costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito. In tal caso, ECOGAM garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga in condizioni idonee ad assicurare, per quanto tecnicamente possibile e in relazione alle caratteristiche intrinseche della matrice, il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto del prelievo e della presa in consegna.

Conservazione dei Campioni: Dal momento del formale ricevimento del materiale da esaminare, il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità tecniche idonee a garantire il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, rispettando i tempi di inizio delle analisi stabiliti dai relativi metodi di prova a partire dalla presa in carico del campione (sia essa conseguente a campionamento effettuato dal Laboratorio sia a consegna da parte del Committente).

Dopo l'invio del formale Rapporto di Prova, salvo accordi scritti diversi tra le parti, i campioni saranno conservati in Laboratorio per:

  • 7 giorni nel caso di campioni di acque;
  • 30 giorni nel caso di campioni di altre matrici (terreno, rifiuti, ecc.);
  • fino al solo termine tecnico delle prove nel caso di campioni deperibili e di campioni sui quali siano state effettuate prove microbiologiche.

ECOGAM conserva eventuali controcampioni o campioni di riserva per un periodo massimo di 90 giorni dalla data del prelievo e/o conferimento al Laboratorio, salvo differenti e concordate indicazioni scritte da parte del Committente, nonché salvo eventuali e specifiche disposizioni di legge applicabili. Decorso tale termine, ECOGAM ha la facoltà di distruggere i campioni (controcampioni compresi) o di conferirli a terzi autorizzati per l'idoneo smaltimento, addebitando i relativi costi al Committente ove previsto nell'Offerta.

Le registrazioni delle prove effettuate sono, invece, conservate per un tempo pari a 48 mesi, se non diversamente concordato.

Rapporti di prova:
ECOGAM è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I Rapporti di Prova vengono emessi in un unico esemplare. I Rapporti di Prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori; il formato del Rapporto di Prova è predefinito dal laboratorio ECOGAM. Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi ed ai parametri analizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. ECOGAM si assume la responsabilità verso il Cliente delle eventuali prove eseguite in subappalto.

Identificazione dei metodi di prova:
su richiesta del Committente il laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi di prova e sulle procedure utilizzate. Le metodiche con le quali saranno svolte le attività analitiche indicate nella presente offerta potranno essere soggette nel corso di validità del rapporto contrattuale ad aggiornamenti o revisioni. Tali modifiche saranno applicate da ECOGAM in funzione dell’evoluzione tecnologica e delle metodiche di riferimento a livello nazionale ed internazionale. Sarà cura di ECOGAM utilizzare sempre le metodiche più appropriate in funzione dello stato del campione al suo arrivo: in questo caso le metodiche applicate potranno essere diverse da quelle previste nella presente offerta.

Altre prestazioni:
ogni altra richiesta del Committente in qualsivoglia modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova (opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge, ecc.) costituisce prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito.
Nel caso in cui al Laboratorio sia richiesta una dichiarazione di conformità viene applicata la regola decisionale indicata dalla norma tecnica di riferimento; in alternativa, il Laboratorio determinerà la conformità in base a quanto esplicitato in fase contrattuale, assicurandosi di definire il rischio associato a tale dichiarazione, in base alla regola decisionale applicata. 

ECOGAM Srl è accreditato da ACCREDIA secondo la UNI CEI EN/IEC 17025 con il numero 00657 per le prove riportate nell'elenco ufficiale reperibile presso il laboratorio o ACCREDIA. L'accreditamento costituisce un indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio ma non una garanzia da parte ACCREDIA sulle singole prestazioni eseguite da ECOGAM. L'accreditamento della prova non implica l'approvazione del prodotto da parte del laboratorio e/o di ACCREDIA.
ECOGAM ed ACCREDIA hanno stipulato una specifica convenzione che definisce e regola i rapporti reciproci.

RISERVATEZZA: Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del Contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Qualora fonti diverse (di norma Autorità in ambito legislativo) forniscano al laboratorio talune informazioni del Cliente, queste rimarranno riservate e come tali verranno gestite.

RECLAMI: ECOGAM non accetta reclami in forma scritta trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento dei Rapporto di Prova. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto. 

Eventuali reclami devono indirizzati a ecogam@ecogam.it. I reclami verranno presi in carico entro 7 giorni dalla data di ricezione; Ecogam si assicurerà della corretta gestione, della definizione, attuazione ed efficacia dei provvedimenti correttivi, qualora necessari; ove possibile, verrà fornito opportuno riscontro al Cliente. La presentazione di un reclamo non sospende in alcun caso gli obblighi di pagamento in capo al Committente, che è tenuto al saldo delle fatture nei termini pattuiti indipendentemente dall'istruttoria del reclamo.

AUTORIZZAZIONI, SICUREZZA e ASSICURAZIONI: Qualora per l'espletamento dell'incarico o per l'esecuzione dei campionamenti si rendano necessarie autorizzazioni amministrative, permessi di accesso o nulla osta relativi ai beni ed ai luoghi del Committente, quest'ultimo ha l'obbligo assoluto di ottenerli e fornirli preventivamente a ECOGAM.

Il Committente è tenuto a informare dettagliatamente e per iscritto ECOGAM circa eventuali rischi per la salute e la sicurezza, prescrizioni particolari, modalità di accesso e misure di protezione necessarie nei luoghi in cui il personale di ECOGAM debba eseguire attività di campionamento o altre prestazioni sul campo.

ECOGAM si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o non eseguire le attività qualora le condizioni operative o i luoghi di lavoro risultino tali da comportare un rischio non accettabile per la sicurezza o la salute del proprio personale o di terzi, senza che ciò possa costituire inadempimento contrattuale o dare diritto al Committente a pretese risarcitorie.

CONDIZIONI COMMERCIALI: Il pagamento del corrispettivo pattuito per le prestazioni di ECOGAM dovrà avvenire mediante rimessa diretta o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ECOGAM S.r.l., secondo le condizioni indicate nell'Offerta o in fattura.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento delle prestazioni è dovuto immediatamente al ricevimento della fattura. La consegna dei Rapporti di Prova è subordinata al saldo integrale dell'importo dovuto.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti, saranno addebitati al Committente, senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente sulle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche).

Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, degli importi dovuti comporterà, previa comunicazione scritta al Committente, la sospensione immediata dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni contrattuali non ancora completate, fermi restando tutti gli altri diritti e rimedi di legge spettanti a ECOGAM.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ECOGAM non assume alcun obbligo di esclusiva o di prosecuzione indefinita del rapporto contrattuale con il Committente. Al di fuori delle singole prestazioni già formalmente accettate e oggetto di specifico incarico, ECOGAM è libera di non accettare ulteriori richieste o incarichi, senza obbligo di preavviso o motivazione e senza che ciò dia diritto al Committente ad alcun indennizzo. Con riferimento agli incarichi già in corso di esecuzione, ECOGAM potrà recedere dal contratto o interrompere le prestazioni in essere mediante semplice comunicazione scritta al Committente al verificarsi di determinate circostanze, definite in sede contrattuale. L'esercizio della facoltà di recesso o interruzione non pregiudica in alcun caso il diritto di ECOGAM di percepire l'integrale pagamento delle prestazioni già eseguite, delle analisi avviate e dei costi sostenuti non recuperabili, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.

CLAUSOLA PENALE: In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, ECOGAM potrà avvalersi dei rimedi di legge, compresa la formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola Risolutiva Espressa), il Contratto si risolverà di diritto ed immediatamente, previa semplice dichiarazione scritta di ECOGAM di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Committente incorra in una delle gravi violazioni definite in sede contrattuale.

FORZA MAGGIORE e IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA: ECOGAM non sarà in alcun modo responsabile per ritardi, inadempimenti o impossibilità di esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti da eventi di forza maggiore, caso fortuito, o comunque eventi imprevedibili e al di fuori del proprio ragionevole controllo. Rientrano in tale ambito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: eventi naturali eccezionali o calamità, incendi, alluvioni, guasti imprevedibili o incidenti rilevanti alle apparecchiature del Laboratorio, interruzioni prolungate della fornitura di energia o servizi, indisponibilità eccezionale di strutture o reagenti essenziali, provvedimenti restrittivi delle Autorità pubbliche, scioperi nazionali o locali, interruzioni dei trasporti o della viabilità, emergenze sanitarie o altre circostanze oggettive non imputabili a dolo o colpa grave di ECOGAM.

Qualora l'impossibilità di eseguire le prestazioni divenga definitiva a causa di tali eventi, ECOGAM potrà risolvere il rapporto per impossibilità sopravvenuta limitatamente alle attività non ancora eseguite, restando in ogni caso dovuto dal Committente il pagamento delle prestazioni già effettuate e dei relativi costi tecnici già sostenuti.

 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, cessazione, recesso o risoluzione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla competenza del Foro di Grosseto, fatti salvi i soli casi in cui la legge stabilisca inderogabilmente una competenza territoriale differente.

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